Con l’ordinanza n. 23946 del 23 luglio 2026 la Cassazione fissa i confini: l’intesa preventiva tra genitori separati serve solo per le spese davvero straordinarie, e anche quando manca il diritto al rimborso non svanisce da sé. Decidono l’interesse del minore e il tenore di vita della famiglia.
È uno dei terreni più litigiosi delle separazioni: chi paga il dentista, la scuola privata, il viaggio studio dei figli, e con quali regole. Molti genitori sono convinti che una spesa “straordinaria” non concordata prima sia, per ciò solo, irripetibile: chi l’ha anticipata se la tiene. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23946 depositata il 23 luglio 2026, dice che le cose non stanno così.
Il caso: seimila euro tra dentista e retta scolastica
La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo: una madre aveva chiesto all’ex coniuge il rimborso di circa 6.281 euro, pari al 50% delle spese sostenute per i due figli — cure odontoiatriche protrattesi per più anni e rette di un istituto scolastico privato. Il padre si era opposto sostenendo, tra l’altro, la mancanza del proprio consenso preventivo. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, cogliendo l’occasione per riordinare i principi della materia.
Quali spese non richiedono l’accordo preventivo
Primo punto fermo: il genitore con cui i figli vivono non è tenuto a concordare prima, né a comunicare all’altro, tutte le scelte da cui derivano spese nell’interesse dei ragazzi, quando si tratta di esborsi sostanzialmente certi nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, anche se l’importo varia di anno in anno. È il caso tipico delle spese scolastiche e delle cure mediche ordinarie: rientrano nella normale gestione della vita dei figli, e per ottenerne la quota basta documentarle.
Quando l’accordo servirebbe — e cosa succede se manca
L’intesa preventiva resta invece la regola per le spese realmente straordinarie: quelle che per rilevanza economica, imprevedibilità e imponderabilità escono dal regime di vita ordinario dei figli — si pensi a interventi odontoiatrici importanti, soggiorni di studio all’estero, percorsi specialistici inconsueti. Ma qui arriva il passaggio decisivo dell’ordinanza: anche per queste spese, la mancanza dell’accordo non fa venir meno automaticamente il diritto al rimborso. In caso di contestazione, il giudice deve comunque valutare due cose: se la spesa rispondeva all’interesse del minore e se era coerente con il tenore di vita e le condizioni economiche della famiglia. Se il vaglio è positivo, la quota è dovuta.
Un orientamento che si consolida
La pronuncia non è un fulmine a ciel sereno: rafforza un indirizzo ormai stabile della Corte. Già l’ordinanza n. 5059 del 2021 aveva stabilito che la spesa conforme al tenore di vita familiare va rimborsata anche senza intesa preventiva, tanto più quando l’altro genitore non ha manifestato il dissenso per iscritto nei termini previsti; e l’ordinanza n. 33939 del 2023 ha chiarito che il semplice “no” non basta a bloccare il rimborso — il dissenso deve essere motivato, nell’interesse del figlio. Sul fronte opposto, la giurisprudenza pretende rigore documentale: ricevute, fatture e giustificativi restano la condizione per far valere le proprie ragioni.
Cosa significa, in pratica, per i genitori
Tre indicazioni operative. Per le spese ordinarie e ricorrenti — rette, cure di routine, attività abituali — si può procedere senza chiedere il consenso, conservando ogni documento. Per le spese importanti conviene comunque cercare il confronto: il mancato interpello non azzera il diritto al rimborso, ma alimenta il contenzioso e può pesare nella valutazione complessiva del giudice. E chi riceve la richiesta e non è d’accordo deve dirlo subito, per iscritto e con motivazioni concrete: il silenzio, o un rifiuto generico, davanti al giudice vale poco.
La logica di fondo
Il principio che regge l’intero impianto è uno: l’interesse del minore viene prima dei formalismi. Le regole sulla concertazione esistono per favorire la collaborazione tra genitori, non per offrire scappatoie a chi non vuole contribuire. La Cassazione, ancora una volta, invita al dialogo — ma avverte che il suo difetto non si scarica sui figli.
