La Cassazione mette un freno al “flag” con cui ogni giorno accettiamo condizioni generali. Con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026 la Terza sezione civile stabilisce che le clausole vessatorie, anche nei contratti conclusi via web, vanno approvate in modo specifico e con una firma elettronica. Un click non è una firma.
Mettere la spunta su “accetto le condizioni generali” è il gesto più automatico della vita digitale. Lo facciamo per un abbonamento, una fornitura, un software, un noleggio. La Corte di cassazione ha ora chiarito che quel gesto, da solo, non serve a far entrare nel contratto le clausole più pesanti: quelle che limitano la responsabilità del fornitore, consentono il recesso o la sospensione del servizio, impongono decadenze o spostano la competenza del giudice.
Il caso: bollette, modifiche unilaterali e foro di Roma
La vicenda nasce da una fornitura di energia elettrica tra due imprese. La società cliente contesta la modifica unilaterale delle condizioni economiche applicata dal giugno 2023 e chiede la restituzione di quanto pagato in più, citando il fornitore davanti al Tribunale di Viterbo. Il fornitore eccepisce l’incompetenza territoriale: nelle condizioni generali, dice, c’è una clausola di foro esclusivo a Roma, accettata online con un “doppio flag” durante la procedura di sottoscrizione.
La Cassazione gli dà torto. Nel contratto prodotto in giudizio, in PDF, non risulta alcuna approvazione autonoma e riconoscibile della clausola sul foro. Risultato: clausola inefficace, competente il Tribunale di Viterbo, spese a carico del fornitore e tre mesi per riassumere la causa.
La regola delle due firme vale anche sul web
Il ragionamento parte dall’articolo 13 del decreto legislativo 70/2003 sul commercio elettronico: agli ordini inoltrati per via telematica si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti. Quindi si applica anche l’articolo 1341, secondo comma, del codice civile, la vecchia regola della “doppia firma”: le clausole vessatorie predisposte da una parte non hanno effetto se non sono approvate specificamente per iscritto dall’altra.
Il punto decisivo è che il flag non dimostra l’imputabilità dell’atto a chi contrae. Una casella spuntata segnala un’adesione generica al blocco delle condizioni, non una volontà riferita a quella singola clausola, e non collega quella volontà a una persona identificabile. Perché l’approvazione sia valida, il fornitore deve costruire il percorso di acquisto in modo da far compiere un passaggio ulteriore e separato: un modulo dedicato, dove le clausole pesanti sono elencate una per una e sottoscritte.
Quale firma serve davvero
Non occorre la firma digitale qualificata con smart card. La Corte ricorda la distinzione del regolamento europeo eIDAS tra firma elettronica semplice — la cosiddetta “leggera” — e firma avanzata o qualificata, che garantisce il collegamento univoco al firmatario e strumenti sotto il suo controllo esclusivo. Richiamando la precedente sentenza n. 9413 del 2021, la Cassazione conferma che la firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta, salvo i contratti che l’articolo 1350 del codice civile vuole per atto scritto a pena di nullità, come quelli immobiliari.
Nel caso concreto bastava quindi una firma elettronica semplice: un codice OTP via SMS o e-mail, l’accesso con credenziali autenticate, un sistema che leghi quella spunta a un soggetto identificato. Il livello di sicurezza cresce con il valore dell’operazione.
Cosa rischia chi non si adegua
L’effetto non è la nullità dell’intero contratto: il rapporto resta valido, ma la clausola vessatoria diventa inopponibile a chi ha aderito. Tradotto: il foro esclusivo salta, il limite di responsabilità non si applica, la penale non si può pretendere. Per un’azienda con migliaia di contratti firmati con il solo flag il conto può diventare pesante, perché l’eccezione può essere sollevata in ogni causa.
Cosa fare, in concreto
Per chi vende online il lavoro è su tre livelli. Primo: individuare nelle proprie condizioni generali le clausole realmente vessatorie secondo l’articolo 1341. Secondo: separarle dal resto, in un documento leggibile e scaricabile, con un passaggio di approvazione dedicato e non precompilato. Terzo: sostituire il semplice flag con uno strumento di firma elettronica che identifichi il contraente e conservi la prova nel tempo.
Per chi compra, invece, la notizia è semplice: quella clausola che vi sembrava inevitabile perché “l’avete accettata cliccando” potrebbe non valere nulla.
